Descrizione
L’INPS, con una nota, ricorda che a giugno 2025 è stata erogata la diciottesima mensilità in favore dei beneficiari che hanno percepito l’assegno di inclusione (ADI) senza soluzione di continuità dalla mensilità di gennaio 2024; dal 1° luglio 2025 i medesimi beneficiari hanno potuto presentare la domanda di rinnovo, con il riconoscimento dei primi pagamenti a partire dal mese di agosto 2025. A luglio 2026, invece, viene erogata la dodicesima e ultima mensilità in favore dei beneficiari che, a seguito della domanda di rinnovo presentata a luglio 2025, hanno percepito l’ADI senza soluzione di continuità nei 12 mesi precedenti; dal 1° agosto 2026, i medesimi beneficiari possono presentare una ulteriore domanda di rinnovo.
In particolare, i nuclei familiari beneficiari dell’ADI la cui domanda sia “terminata” possono presentare la domanda di rinnovo a partire dal mese successivo a quello dell’ultimo pagamento, corrispondente alla fruizione della diciottesima mensilità (per le prime domande) o della dodicesima mensilità (in caso di domanda di rinnovo). Le domande di rinnovo che dovessero essere presentate nell’ultimo mese di fruizione della domanda “terminata” non potranno essere elaborate con esito positivo.
La domanda può essere presentata sia dal medesimo richiedente della precedente domanda “terminata”, sia da un diverso componente maggiorenne del nucleo familiare.
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Ultimo aggiornamento: 24 luglio 2026, 14:05